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15/04/13 – Commenti su INI-PEC

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Benvenga l’istituzione dell’ INI-PEC, l’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

Il decreto che lo istituisce ci pare essere ispirato da alcuni elementi di buonsenso che valutiamo positivamente, quali il fatto ad esempio, che sia stato reintrodotto il concetto che TUTTI, compresi i “comuni cittadini” abbiano la possibilità di accedervi e ricercare un’impresa o un professionista, senza obbligo di registrazione.

"Il Portale telematico consente ai soggetti di cui al comma 1 
[n.d.r. pubblicheamministrazioni, ai professionisti, alle imprese,
ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini],
attraverso i parametri di ricerca di cui al cornma 2, 
di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC."

 

Normale buonsenso il fatto che un qualsiasi utilizzatore della rete, nella necessità di dover/voler comunicare con un’azienda in obbligo di avere un recapito pec, possa ricercare dal portale il suo indirizzo pec.

Una simile ricerca era già possibile attraverso il sito del Registro Imprese, che con paramentri di ricerca di provincia + ragione sociale, mostrava l’indirizzo pec delle imprese presenti negli archivi.
Il decreto fa un passo avanti nell’ambito dei professionisti, che erano obbligati a depositare il recapito telematico al proprio ordine, senza che questo a sua volta avesse alcun obbligo di mostrarlo pubblicamente.

Tutto bene fino al punto 5. del decreto:

"5.  Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, 
possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, 
ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, 
nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy,  
servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione  
da regolamentarsi tramite apposite convenzioni.",

implicitamente in contraddizione con la definizione di “formato aperto” cui si riferisce lo stesso decreto

l) Formato aperto: il formato dei  dati  con  cui  e'  realizzato
l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice
dell'amministrazione digitale;

il quale art.68, comma 3, esplicitamente dichiara possibile “l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali” e che viene “reso disponibile gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Ciò detto, se il dato è aperto, perché al punto 1. se ne limita la fruizione attraverso il portale nel numero di un solo indirizzo pec alla volta?

Perché un elemento come il recapito digitale di un’azienda dovrebbe essere tutelato, quando lo stesso codice della privacy configura la protezione dei dati personali solo in caso di “persona fisica”?

Se ne è consentito l’utilizzo da parte di chiunque, perché (al punto 3.) solo la P.A. è autorizzata a estrarre elenchi di dati e perché (al punto 5.) chiunque altro dovrebbe poterlo fare a fronte di una convenzione o di un accesso “evoluto”? Si può ipotizzare che il fine sia un nuovo interesse economico di un operatore, che entra a gamba tesa, come nel caso della posta certificata di Legalmail all’atto di costituzione delle imprese?

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