Soltanto per alcuni soggetti, stabiliti dal Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n.185 art.16 quali le Pubbliche Amministrazioni, le imprese costituite in forma societaria, ed i professionisti iscritti in albi; [[Pec obbligatoria per le ditte individuali iscritte al RI |dal 20/10/12 anche per le ditte individuali registrate al Registro Imprese.]]
Non è obbligatoria per i privati, per i cittadini.
La Legge fissa anche i termini dalla data di pubblicazione entro i quali questi soggetti hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in dettaglio:
- per tutte le nuove imprese, costituite in forma societaria, da comunicarsi all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese;
- per i professionisti iscritti in albi, dandone comunicazione ai rispettivi ordini o collegi, entro 1 anno;
- per tutte le imprese in forma societaria gia’ costituite, dandone comunicazione al Registro delle Imprese, entro il 29/11/11 (poi prorogato al 31/12/11, poi prorogato al 30/06/12);
- per tutte le ditte individuali e artigiane gia’ costituite, dandone comunicazione al Registro delle Imprese, entro il 30/06/13 (era al 31/12/13, poi anticipato).
L’attivazione obbligatoria di PEC per le Pubbliche Amministrazioni dovrà essere completata a distanza di 1 anno, e culminerà con la pubblicazione degli elenchi dei propri uffici/protocolli su http://www.indicepa.gov.it/