La legge L. 2/2009 (conversione del DL 185/2008) sancisce l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria (esteso anche alle ditte individuali e imprese artigiane) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Nella sopracitata legge non viene esplicitata alcuna sanzione volta a punire chi non ottemperi all’obbligo nei tempi previsti. Ma…
Che cosa succede a chi non lo fa?
Per le società che dovessero omettere o assolvere in ritardo all’obbligo verrebbe pertanto emesso dalla Camera di Commercio un verbale di accertamento di violazione amministrativa, notificato agli obbligati principali, cioè alla società e ai suoi amministratori.
Nello specifico la mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata rientra nei comportamenti sanzionabili a norma dell’articolo 2630cc, omessa o tardiva comunicazione o deposito: “Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro”
Pagamento liberatorio € 412,00
Nel caso di società, l’importo dovuto per sanzioni e spese è moltiplicato per il numero degli amministratori della società obbligati al pagamento.